Roma, 25 novembre 2003
Prot. n. 727/03
Oggetto:
Ipotesi
di contratto CCNL 2002/2005 del comparto sanità pubblica
Ø
Ai Segretari
Generali Regionali
Ø
Ai Segretari
Generali Territoriali
Ø
Ai Segretari
Regionali e Territoriali responsabili sanità
Cari
colleghi,
in prima mattinata è stata siglata la pre intesa per il rinnovo del CCNL 2002-2005 del personale del comparto sanità.
L’ipotesi di accordo sarà sottoposta in
data 26 novembre p.v. all’approvazione dei Presidenti delle Regioni, per quanto
riguarda l’ulteriore finanziamento delle risorse regionali aggiuntive che hanno
permesso di definire il rinnovo contrattuale in 109 euro medie per operatore,
per questa ragione fino a quella data non sarà possibile revocare lo sciopero.
Grazie al vostro impegno e alla positiva riuscita delle numerose iniziative di sciopero e delle manifestazioni regionali dei giorni scorsi è stato possibile raggiungere questo importante risultato contrattuale e politico. Infatti la definizione dell’ipotesi di contratto che prevede la riconferma dei due livelli contrattuali nazionale e aziendale con l’inserimento di un ruolo di coordinamento delle regioni, rappresenta la riconferma della scelta sindacale di valorizzare la contrattazione decentrata all’interno dei luoghi di lavoro, dove si esprime il “massimo rapporto” con i lavoratori, evitando in questo modo di avviare un nuovo centralismo in capo alle regioni.
L’ipotesi di accordo
realizza gli obiettivi strategici della piattaforma sindacale, ma soprattutto realizza quegli
obiettivi indispensabili per completare i risultati raggiunti con la vertenza
del 2000-2001. Inoltre l’ipotesi di accordo introduce alcune delle novità conseguenti
allo sviluppo del sistema sanitario e all’evoluzione delle professioni,
prevedendo nello stesso quadriennio l’avvio del confronto per la verifica
dell’attuale assetto contrattuale e dell’attuale sistema ordinamentale.
L’ipotesi di contratto prevede la
realizzazione di importanti proposte avanzate
al Governo e alle Regioni, come scelte indispensabili per ripristinare
un sistema di riconoscimento di alcune professioni e per una più efficace
organizzazione del lavoro all’interno delle singole Aziende Sanitarie Locali.
In questa fase ritengo opportuno
sottolineare alcuni dei contenuti di principale importanza dell’ipotesi di
accordo:
PARTE
ECONOMICA GENERALE
L’ipotesi di accordo prevede le risorse e il
relativo finanziamento di diversi istituti contrattuali:
·
Il rispetto dell’accordo del 4 febbraio 2002 e delle ulteriori
richieste avanzate al Governo e alle Regioni. L’ipotesi di accordo prevede
l’incremento di 109 euro medie per operatore finanziate per il 5,66% dal
Governo centrale e per la restante parte con risorse aggiuntive regionali;
·
L’incremento previsto finanzia per 77 euro medie il trattamento
tabellare, al fine di prevedere la tutela del potere d’acquisto dei salari;
·
Una quota pari al 20% delle risorse circa finanzia i vari istituti contrattuali
e le soluzioni relative alla classificazione del personale;
·
Una quota pari al 0,6% e precisamente a 10,3 euro incrementa i fondi
del salario accessorio sia della produttività (art. 38), che della carriera
(art. 39). Ricorderete a tal proposito che l’accordo del 4 febbraio 2002,
modificato dal successivo “accordo Frattini”
dell’ottobre 2002 prevedeva che una parte degli incrementi contrattuali
finanziassero la produttività aziendale, con la soluzione siglata nell’ipotesi
di accordo allegato si è ottenuto che questo finanziamento possa essere
finalizzato anche alla carriera del personale. La destinazione di queste
risorse fra i fondi verrà definita nell’ambito della contrattazione aziendale
·
Il conglobamento dello stipendio tabellare con l’indennità integrativa
speciale (contingenza), questa integrazione per quanto riguarda il nostro
comparto non ha un costo contrattuale ma permette sicuramente una
semplificazione dello voci stipendiali
SISTEMA
DELLE RELAZIONI SINDACALI
L’ipotesi di contratto prevede:
·
La riconferma dell’attuale sistema di relazioni sindacali basato su due
livelli contrattuali e sugli istituti dell’informazione, consultazione,
concertazione e contrattazione integrativa
·
La previsione per le regioni di esercitare un ruolo di coordinamento
regionale e di indirizzo su alcune materie contrattuali nei confronti delle
aziende sanitarie. A tal proposito è necessario ricordare che la possibilità di
un ruolo di coordinamento per le regioni era già prevista nel precedente
contratto, ma in alcune regioni poco esercitata. In questo contratto le regioni
volevano assumere un ruolo di contrattazione più cogente, evitando il confronto
sindacale e limitando l’autonomia della contrattazione aziendale. A tal
proposito la determinazione dell’intervento sindacale ha permesso di prevedere
che questo ruolo deve essere solo di indirizzo alle aziende e solo su materie
che riguardano la parti dei fondi aziendali finanziate con i bilanci delle
aziende, ma soprattutto che deve essere rispettata l’autonomia della
contrattazione aziendale. La nostra federazione ritiene strategico un ruolo
delle regioni in ambito contrattuale, ma finalizzato a promuovere la
contrattazione aziendale e non a limitarla
·
La previsione del confronto fra le parti a tutti i livelli, prevista in
una dichiarazione congiunta, in caso di interventi legislativi che riguardano
materie relative il rapporto di lavoro.
PARTE NORMATIVA GENERALE
Le questioni normative
innovative sono le seguenti:
·
Nel campo di applicazione la
previsione esplicita dell’applicazione del CCNL della sanità anche alle
strutture trasformate in fondazioni, o soggette a processi di riordino fino
alla definizione di nuovi ambiti contrattuali, in particolare ci si riferisce
alla situazione degli IRCCS, delle sperimentazioni gestionali previste dal
D.Lgs 502 del 1992, delle IPAB a
prevalenza sanitarie e ad altre situazioni di trasformazione a livello
aziendale
·
Inoltre con la dichiarazione congiunta n. 2 si precisa che i processi di esternalizzazione rientrano
fra le materie di contrattazione ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del 7 aprile
1999, rimasto in vigore
·
L’introduzione di un comitato paritetico per contrastare anche nelle
aziende sanitarie il fenomeno del
mobbing
·
La rivisitazione della normativa
disciplinare sulla base delle innovazioni apportate dal D.Lgs 165 del 2001
e dall’introduzione del codice di comportamento dei dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche
·
La modifica dell’istituto della
mobilità. Il comitato del settore in rappresentanza delle regioni ha
condizionato il finanziamento delle risorse regionali aggiuntive alla totale
modifica dell’istituto della mobilità e del part time, che solo per il comparto
della sanità prevedeva che anche in assenza di nulla osta dell’ente di
appartenenza il lavoratore si poteva trasferire presso altra Amministrazione.
Nel confronto per il rinnovo contrattuale come Organizzazioni sindacali ci
siamo opposti allo stravolgimento delle norma e abbiamo concordato le seguenti
modifiche:
·
il vincolo obbligatorio della permanenza di due anni presso la propria
amministrazione per i lavoratori che sono stati interessasti da processi
formativi di particolare rilevanza. La stessa norma viene applicata nelle ASL
con una carenza di organico permanente per un periodo sperimentale dal 1°
settembre 2004 fino al 31 dicembre 2006. Il permanere della carenza di organico
deve essere verificato in sede di confronto sindacale aziendale
·
Per quanto riguarda il part time
si è convenuto che i contingenti di distribuzione del part time far i vari
profili e le diverse tipologie (orizzontale e verticale) vengano definiti in
contrattazione aziendale, sulla base anche delle esigenze di servizio e della
carenza di organico. Inoltre si è prevista la possibilità anche per il part
time di prestare le prestazioni professionali in pronta disponibilità,
chiaramente previo consenso del lavoratore. Ricordo che tali prerogative sono
state introdotte già con il D.Lgs 61 del 2000
·
La previsione per il personale in
distacco e aspettativa sindacale di poter godere del salario di
produttività, sulla base di quanto definito in ambito di contrattazione
integrativa, oltre alla possibilità già prevista di essere valutati ai fini dei
percorsi di carriera (art. 43 coda contrattuale 2001)
·
La previsione di una dichiarazione congiunta che prevede l’impegno ad
avviare il confronto, nell’arco del quadriennio, per l’elaborazione di un testo
unificato di tutte le disposizioni contrattuali vigenti.
INDENNITA’ di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
A tal proposito è opportuno premettere che in questa
fase si sono individuate alcune priorità fra le indennità da incrementare e da
istituire, in attesa di definire in questo ambito alcune maggiori flessibilità
rinviate per la contrattazione decentrata. In particolare è stato previsto:
·
L’incremento dell’indennità notturna da Lire 4.500 (2,3 euro) a Lire
5.300 (2,7 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2002
·
L’incremento dell’indennità festiva intera da Lire 30.000 (18,07 euro)
a Lire 34 .500 (17,81 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2002
·
L’incremento dell’indennità festiva parziale da Lire 15.000 (7,7 euro)
a Lire 17.500 (9,03 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2002
·
L’istituzione dell’indennità
per il personale che presta la propria attività sul territorio per l’assistenza
diretta al paziente, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
finalizzata a favorire il processo di de-ospedalizzazione e a garantire le
dimissioni protette. L’indennità ha le seguenti caratteristiche:
·
è prevista per il personale del ruolo sanitario, e per gli OTA, gli OSS
e gli ausiliari specializzati addetti ai servizi
·
L’importo giornaliero è pari a Lire 10.000 (5,16 euro) per il personale
delle categorie BS, C e D e di Lire 5.000 (2,5 euro) per il personale delle
categorie A e B
·
L’indennità viene retribuita solo per la prestazione effettiva, quindi
sono esclusi i giorni di riposo ecc…
·
L’indennità può essere corrisposta anche in via saltuaria per la
giornata di effettiva prestazione dell’operatore
·
L’istituzione dell’indennità
SERT, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è stata prevista per compensare
tutti gli operatori che lavorano presso i SERT e che in questi anni non hanno
mai potuto godere dell’indennità di malattie infettive. L’indennità ha le seguenti
caratteristiche:
·
E’ prevista per tutto il personale dei SERT
·
L’importo giornaliero è pari a Lire 10.000 (5,16 euro) per il personale
delle categorie BS, C e D e di Lire 2.000 (1, 03 euro) per il personale delle
categorie A e B
·
L’indennità viene retribuita solo per la prestazione effettiva, quindi
sono esclusi i giorni di riposo ecc…
·
L’indennità può essere corrisposta anche in via saltuaria per la
giornata di effettiva prestazione dell’operatore
ORDINAMENTO
- SVILUPPO PROFESSIONALE
In questo capitolo abbiamo definito un importante
risultato contrattuale per tutte le professioni, con l’individuazione di alcune
opportunità definite con il contratto nazionale e altre che si possono
raggiungere a livello locale, in sintesi:
Infermieri
generici l’ipotesi
di contratto prevede:
·
L’inserimento del profilo del personale collocato ad esaurimento in
categoria BS (infermieri generici e infermieri psichiatrici con un anno di
corso, massaggiatore e massofisioterapisti con due anni di corso) e le puericultrici,
che non sono ad esaurimento, in categoria C, in ruolo sanitario con lo stesso
profilo e l’aggiunta del titolo di “esperto”. L’articolato contrattuale non
riprende la parola esaurimento. Il profilo prevede una nuova declaratoria, che
esalta il ruolo di queste figure, e ne individua una elevata autonomia,
capacità professionale specifica e un ruolo di coordinamento di altre figure
·
La possibilità di passaggio di questo personale in categoria C, con
prova selettiva che deve prevedere prioritariamente titoli collegati
all’esperienza acquisita (anzianità di servizio)
·
L’individuazione di una parte di risorse del contratto nazionale per
finanziare il passaggio di almeno un 30% del personale
·
La possibilità a livello aziendale di finanziare ulteriori risorse per
completare il passaggio del restante personale
·
L’incremento di Lire 1.000.000 (euro 516,45), a decorrere dal 1°
gennaio 2003, dell’indennità professionale specifica di tutte le figure
professionali sopra indicate. L’importo dell’indennità specifica diventa:
·
Infermieri Generici e psichiatrici con un anno di corso da Lire 480.000
(euro 247,89) a Lire 1.480.000 (euro 764,35)
·
Massaggiatore e massofisioterapista da Lire 0 a Lire 1.000.000 (euro
516,45)
·
Puericultrice da Lire 240.000 (euro 123,94) a Lire 1.240.000 (euro
640,40)
NOTA BENE
Ritengo opportuno precisare che la soluzione sopra
descritta per gli infermieri generici è molto importante, infatti con questa
ipotesi l’infermiere generico rientra nel sistema ordinamentale, con il suo
profilo rinnovato e inquadrato in categoria C, con la possibilità
dell’inquadramento finanziato per una parte di operatori, possibilità che
attraverso la contrattazione regionale e aziendale può completarsi. Inoltre
questo personale fin da subito si vede riconosciuto un differenziale economico
con l’incremento dell’indennità professionale.
Operatori
Tecnici Coordinatori l’ipotesi di contratto prevede:
·
L’inserimento del profilo di questo personale in categoria C, con lo stesso
profilo e l’aggiunta del titolo di “esperto”. L’inserimento del profilo offre
l’opportunità di carriera anche a questo personale, che in questi anni è
rimasto bloccato anche in presenza di titoli e a fronte di una volontà positiva
delle aziende, a causa dell’assenza del corrispondente profilo in categoria C.
Il profilo prevede una nuova declaratoria, che esalta il ruolo di queste
figure, e ne individua una elevata autonomia, capacità professionale specifica
e un ruolo di coordinamento di altre figure
·
La possibilità di passaggio di questo personale in categoria C, con
prova selettiva che deve prevedere prioritariamente titoli collegati
all’esperienza acquisita (anzianità di servizio)
·
L’individuazione di una parte di risorse del contratto nazionale per finanziare
il passaggio di almeno un 30% del personale
·
La possibilità a livello aziendale di finanziare ulteriori risorse per
completare il passaggio del restante personale
·
La previsione, in caso di passaggio in categoria C del mantenimento dell’indennità
professionale specifica di Lire 936.000 (euro 483,40), a fronte del
mantenimento della stessa posizione organizzativa
Nota Bene
La soluzione sopra descritta per gli operatori
tecnici è importante per tutte quelle figure professionali quali: autisti di
ambulanza, tecnici di dialisi ancora inquadrati in BS, operai coordinatori e
cuochi coordinatori, che finora sono stati bloccati nella carriera aziendale.
Inoltre appare evidente che queste soluzioni di
individuazione del profilo sanitario e tecnico in categoria C ricompongono la
categoria intermedia, sia dell’area tecnica, ma soprattutto dell’assistenza.
PERSONALE
CON FUNZIONI DI COORDIANAMENTO:
L’ipotesi di contratto prevede delle importanti
opportunità per questo personale:
1.
Le figure professionali di cui all’articolo 10 del biennio economico
2000-2001 (capo sala, tecnici sanitari già in categoria D, assistenti sociali
già in categoria D, personale in DS) che svolgeva funzioni di coordinamento
alla data del 31 agosto 2001, tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle
funzioni stesse, viene collocato in categoria D livello economico DS, a far
data dal 1° settembre 2003
2.
Il restante personale incaricato in seconda applicazione a svolgere
funzioni di coordinamento viene inquadrato in DS con idonee procedure selettive
3.
Per il personale incaricato delle funzioni di coordinamento
successivamente alla data del presente contratto e che abbiano svolto le
funzioni di coordinamento per il periodo di un anno, con valutazione positiva,
in presenza del posto in dotazione organica e previa prova selettiva possono
essere inquadrati in categoria DS, con precedenza nel passaggio
·
Il predetto personale mantiene l’indennità di coordinamento fissa e
variabile, come previsto dal precedente CCNL 2000-2001
·
I passaggi del personale indicato nei punti 1 e 2 sono tutti comunque
finanziati con il contratto nazionale, quelli successivi previsti dal punto 3
sono finanziati con le risorse delle aziende.
Nota Bene
Ritengo molto importante il risultato raggiunto su
questa richiesta sindacale, perché riconosce individua la corretta posizione
professionale degli operatori che svolgono funzioni di coordinamento.
PERSONALE
AMMINISTRATIVO E TECNICO
L’ipotesi di contratto a seguito della nostra
determinazione esplicitata fino all’ultima fase della trattativa, prevede la
seguente proposta di valorizzazione di queste figure professionali:
·
L’applicazione dell’articolo 12 per tutte le aziende che non hanno
ancora applicato questo istituto contrattuale
·
L’istituzione di un nuovo fondo finanziato con il contratto nazionale
per i passaggi verticali e le progressioni orizzontali aggiuntive per questo
personale. Il finanziamento nazionale è pari a circa il 30% dei passaggio del
personale. Inoltre si prevede la possibilità di riqualificare ulteriore
personale con risorse a carico del bilancio dell’azienda
·
In questa opportunità non rientra il personale tecnico inquadrato in
BS, perché già titolare delle prerogative sopra citate.
Nota Bene
Ritengo molto importante il risultato raggiunto su
questa richiesta sindacale, perché permette di proseguire nel processo di
riqualificazione del personale tecnico ed amministrativo avviato nel biennio
2000-2001, valorizzando e offrendo nuove opportunità alla contrattazione decentrata.
IMPORTANTE
Si precisa che tutte le forme di riqualificazione
sopra indicate prevedono l’inquadramento del personale nella posizione iniziale
della nuova categoria, al fine di garantire un maggior numero di passaggi
verticali del personale interessato.
I lavoratori che hanno goduto della riqualificazione
e avevano un inquadramento precedente di miglior favore di valore pari o
superiore a una fascia economica verranno collocati nella fascia
corrispondente. Questa disposizione è applicata per tutti coloro che sono in
possesso di ad personam, anche per effetto di riqualificazioni precedenti.
Questo risultato contrattuale è molto importante
perché permette di non bloccare la carriera orizzontale ai lavoratori
riqualificati.
ORDINAMENTO
·
In merito a questo argomento oltre a ribadire i principi che regolano
il sistema ordinamentale, al fine di non incorrere nei provvedimenti della
Corte Costituzionale è prevista
l’istituzione di una Commissione paritetica, per la verifica e l’adeguamento
del sistema classificatorio alle innovazioni organizzative e professionali del
sistema sanitario
·
Nel frattempo abbiamo richiesto con determinazione l’inserimento in
ogni categoria e livello economico (BS –DS) di una fascia vuota aggiuntiva per favorire
ulteriormente i percorsi di carriera orizzontale
·
Le fasce vuote previste in
categoria D come D6 e DS6 sono state incrementate di un valore superiore alla
media, al fine di iniziare quel percorso ai valori salariali della dirigenza
come richiesto nella piattaforma
·
Inoltre abbiamo inserito una
norma d riequilibrio che permette ai lavoratori esclusi da qualsiasi
opportunità di carriera verticale: il personale inquadrato in DS del profilo
amministrativo, tecnico e sanitario di poter accedere prioritariamente ai
percorsi i carriera orizzontale, che gli permetto di raggiungere nuove fasce
·
Nelle disposizioni transitorie è stato previsto di recepire nelle
declaratorie dell’autista le nuove linee guida approvate dalla Conferenza
Stato-Regioni relativamente alle funzioni dell’autista soccorritore.
FORMAZIONE
L’ipotesi di contratto prevede la riconferma di
quanto previsto in materia di formazione e di aggiornamento e del finanziamento
relativo dell’1% del monte salari del personale
ECM
(Educazione Continua in Medicina)
L’ipotesi di contratto prevede importanti novità
sull’argomento raggiunte con molta determinazione, in sintesi:
·
L’ECM deve rientrare nella formazione a carico dell’azienda, senza
assorbire tutti i fondi a disposizione per la formazione del restante personale
·
Il personale che partecipa all’ECM è considerato in servizio a tutti
gli effetti
·
L’ECM deve riguardare ambiti di interesse aziendale e deve essere
favorita attraverso modalità che facilitano la partecipazione dei lavoratori e
diminuiscono i costi a carico delle aziende sanitarie
·
L’ECM considerata la sua fase sperimentale in caso di mancata
acquisizione dei crediti da parte degli operatori non può dar luogo ad alcuna
forma di penalizzazione. Inoltre le forme di penalizzazioni non possono essere
individuate a livello decentrato, se non quando l’operatore pur in presenza di
percorsi formativi organizzati dall’azienda non vi partecipa, senza
giustificato motivo, in questo caso gli è preclusa la partecipazione a
qualsiasi forma di riqualificazione aziendale nel triennio successivo
·
Inoltre abbiamo previsto le forme di assenza per le quali si interrompe
nell’arco della carriera lavorativa l’obbligo dell’acquisizione dei crediti,
fra i quali i periodi tutelati dal regolamento nazionale del Ministero, inoltre
i periodi di distacco sindacale, di volontariato ai sensi delle normative
vigenti ecc…
LIBERA
PROFESSIONE
·
L’ipotesi di contratto prevede una dichiarazione congiunta per avviare
il confronto fra le parti in caso di rinnovo della Legge 1 del 2002 e in questo
ambito la possibilità di individuare le prestazioni aggiuntive che le
professioni sanitarie possono svolgere in autonomia, per la qualificazione dei
servizi
·
A tal proposito abbiamo inserito una dichiarazione congiunta che
prevede che le prestazioni aggiuntive sono soggette al regime contributivo
obbligatorio dell’INPDAP
ARMONIZZAZIONE
CON IL CCNL DELLA DIRIGENZA
·
L’ipotesi di contratto prevede, come per gli altri rinnovi contrattuali,
l’inserimento della dichiarazione congiunta che ci consente di armonizzare i
provvedimenti incoerenti di questo contratto con quanto verrà disposto nel
rinnovo contrattuale della dirigenza.
In conclusione ritengo che l’ipotesi di
contratto contenga risultati importanti su tutte le richieste avanzate in
questi mesi. Si rende necessario dopo l’acquisizione del parere favorevole dei
Presidenti delle Regioni avviare una “straordinaria fase informativa” fra i
delegati RSA e RSU e i lavoratori interessati.
A tal fine convochiamo una riunione
nazionale di tutti i dirigenti, allargata ai delegati di strutture
significative, e vi faremo pervenire altro materiale utile a supporto della
fase informativa.
La riunione è prevista per mercoledì 10 dicembre 2003 p.v.
alle ore 10.00, in una sede che vi verrà comunicata nei prossimi giorni
Certa del vostro consueto
impegno, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
(Daniela Volpato)