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Roma, 25 novembre 2003

 

Prot.  n. 727/03

 

Oggetto: Ipotesi di contratto CCNL 2002/2005 del comparto sanità pubblica

 

 

 

Ø      Ai Segretari Generali Regionali   

Ø      Ai Segretari Generali Territoriali

Ø      Ai Segretari Regionali e Territoriali responsabili sanità

 

Loro Sedi

 

Cari colleghi,

in prima mattinata è stata siglata la pre intesa per il rinnovo del CCNL 2002-2005 del personale del comparto sanità.

 

L’ipotesi di accordo sarà sottoposta in data 26 novembre p.v. all’approvazione dei Presidenti delle Regioni, per quanto riguarda l’ulteriore finanziamento delle risorse regionali aggiuntive che hanno permesso di definire il rinnovo contrattuale in 109 euro medie per operatore, per questa ragione fino a quella data non sarà possibile revocare lo sciopero.

 

Grazie al vostro impegno e alla positiva riuscita delle numerose iniziative di sciopero e delle manifestazioni regionali dei giorni scorsi è stato possibile raggiungere questo importante risultato contrattuale e politico. Infatti la definizione dell’ipotesi di contratto che prevede la riconferma dei due livelli contrattuali nazionale e aziendale con l’inserimento di un ruolo di coordinamento delle regioni, rappresenta la riconferma della scelta sindacale di valorizzare la contrattazione decentrata all’interno dei luoghi di lavoro, dove si esprime il “massimo rapporto” con i lavoratori, evitando in questo modo di avviare un nuovo centralismo in capo alle regioni.

 

L’ipotesi di accordo realizza gli obiettivi strategici della piattaforma sindacale, ma soprattutto realizza quegli obiettivi indispensabili per completare i risultati raggiunti con la vertenza del 2000-2001. Inoltre l’ipotesi di accordo introduce alcune delle novità conseguenti allo sviluppo del sistema sanitario e all’evoluzione delle professioni, prevedendo nello stesso quadriennio l’avvio del confronto per la verifica dell’attuale assetto contrattuale e dell’attuale sistema ordinamentale.

 

L’ipotesi di contratto prevede la realizzazione di importanti proposte avanzate  al Governo e alle Regioni, come scelte indispensabili per ripristinare un sistema di riconoscimento di alcune professioni e per una più efficace organizzazione del lavoro all’interno delle singole Aziende Sanitarie Locali.

 

 

         In questa fase ritengo opportuno sottolineare alcuni dei contenuti di principale importanza dell’ipotesi di accordo:

 

 

 

PARTE ECONOMICA GENERALE

 

L’ipotesi di accordo prevede le risorse e il relativo finanziamento di diversi istituti contrattuali:

 

·         Il rispetto dell’accordo del 4 febbraio 2002 e delle ulteriori richieste avanzate al Governo e alle Regioni. L’ipotesi di accordo prevede l’incremento di 109 euro medie per operatore finanziate per il 5,66% dal Governo centrale e per la restante parte con risorse aggiuntive regionali;

·         L’incremento previsto finanzia per 77 euro medie il trattamento tabellare, al fine di prevedere la tutela del potere d’acquisto dei salari;

·         Una quota pari al 20% delle risorse circa finanzia i vari istituti contrattuali e le soluzioni relative alla classificazione del personale;

·         Una quota pari al 0,6% e precisamente a 10,3 euro incrementa i fondi del salario accessorio sia della produttività (art. 38), che della carriera (art. 39). Ricorderete a tal proposito che l’accordo del 4 febbraio 2002, modificato dal successivo “accordo Frattini”  dell’ottobre 2002 prevedeva che una parte degli incrementi contrattuali finanziassero la produttività aziendale, con la soluzione siglata nell’ipotesi di accordo allegato si è ottenuto che questo finanziamento possa essere finalizzato anche alla carriera del personale. La destinazione di queste risorse fra i fondi verrà definita nell’ambito della contrattazione aziendale

·         Il conglobamento dello stipendio tabellare con l’indennità integrativa speciale (contingenza), questa integrazione per quanto riguarda il nostro comparto non ha un costo contrattuale ma permette sicuramente una semplificazione dello voci stipendiali

 

 

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

L’ipotesi di contratto prevede:

 

·        La riconferma dell’attuale sistema di relazioni sindacali basato su due livelli contrattuali e sugli istituti dell’informazione, consultazione, concertazione e contrattazione integrativa

·        La previsione per le regioni di esercitare un ruolo di coordinamento regionale e di indirizzo su alcune materie contrattuali nei confronti delle aziende sanitarie. A tal proposito è necessario ricordare che la possibilità di un ruolo di coordinamento per le regioni era già prevista nel precedente contratto, ma in alcune regioni poco esercitata. In questo contratto le regioni volevano assumere un ruolo di contrattazione più cogente, evitando il confronto sindacale e limitando l’autonomia della contrattazione aziendale. A tal proposito la determinazione dell’intervento sindacale ha permesso di prevedere che questo ruolo deve essere solo di indirizzo alle aziende e solo su materie che riguardano la parti dei fondi aziendali finanziate con i bilanci delle aziende, ma soprattutto che deve essere rispettata l’autonomia della contrattazione aziendale. La nostra federazione ritiene strategico un ruolo delle regioni in ambito contrattuale, ma finalizzato a promuovere la contrattazione aziendale e non a limitarla

·        La previsione del confronto fra le parti a tutti i livelli, prevista in una dichiarazione congiunta, in caso di interventi legislativi che riguardano materie relative il rapporto di lavoro.

 

 

 

 

PARTE NORMATIVA GENERALE

 

Le questioni normative innovative sono le seguenti:

 

·        Nel campo di applicazione la previsione esplicita dell’applicazione del CCNL della sanità anche alle strutture trasformate in fondazioni, o soggette a processi di riordino fino alla definizione di nuovi ambiti contrattuali, in particolare ci si riferisce alla situazione degli IRCCS, delle sperimentazioni gestionali previste dal D.Lgs 502 del 1992, delle IPAB  a prevalenza sanitarie e ad altre situazioni di trasformazione a livello aziendale

·        Inoltre con la dichiarazione congiunta n. 2 si precisa che i processi di esternalizzazione rientrano fra le materie di contrattazione ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del 7 aprile 1999, rimasto in vigore

·        L’introduzione di un comitato paritetico per contrastare anche nelle aziende sanitarie il fenomeno del mobbing

·        La rivisitazione della normativa disciplinare sulla base delle innovazioni apportate dal D.Lgs 165 del 2001 e dall’introduzione del codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche

·        La modifica dell’istituto della mobilità. Il comitato del settore in rappresentanza delle regioni ha condizionato il finanziamento delle risorse regionali aggiuntive alla totale modifica dell’istituto della mobilità e del part time, che solo per il comparto della sanità prevedeva che anche in assenza di nulla osta dell’ente di appartenenza il lavoratore si poteva trasferire presso altra Amministrazione. Nel confronto per il rinnovo contrattuale come Organizzazioni sindacali ci siamo opposti allo stravolgimento delle norma e abbiamo concordato le seguenti modifiche:

·        il vincolo obbligatorio della permanenza di due anni presso la propria amministrazione per i lavoratori che sono stati interessasti da processi formativi di particolare rilevanza. La stessa norma viene applicata nelle ASL con una carenza di organico permanente per un periodo sperimentale dal 1° settembre 2004 fino al 31 dicembre 2006. Il permanere della carenza di organico deve essere verificato in sede di confronto sindacale aziendale

·        Per quanto riguarda il part time si è convenuto che i contingenti di distribuzione del part time far i vari profili e le diverse tipologie (orizzontale e verticale) vengano definiti in contrattazione aziendale, sulla base anche delle esigenze di servizio e della carenza di organico. Inoltre si è prevista la possibilità anche per il part time di prestare le prestazioni professionali in pronta disponibilità, chiaramente previo consenso del lavoratore. Ricordo che tali prerogative sono state introdotte già con il D.Lgs 61 del 2000

·        La previsione per il personale in distacco e aspettativa sindacale di poter godere del salario di produttività, sulla base di quanto definito in ambito di contrattazione integrativa, oltre alla possibilità già prevista di essere valutati ai fini dei percorsi di carriera (art. 43 coda contrattuale 2001)

·        La previsione di una dichiarazione congiunta che prevede l’impegno ad avviare il confronto, nell’arco del quadriennio, per l’elaborazione di un testo unificato di tutte le disposizioni contrattuali vigenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENNITA’ di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

 

A tal proposito è opportuno premettere che in questa fase si sono individuate alcune priorità fra le indennità da incrementare e da istituire, in attesa di definire in questo ambito alcune maggiori flessibilità rinviate per la contrattazione decentrata. In particolare è stato previsto:

·        L’incremento dell’indennità notturna da Lire 4.500 (2,3 euro) a Lire 5.300 (2,7 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2002

·        L’incremento dell’indennità festiva intera da Lire 30.000 (18,07 euro) a Lire 34 .500 (17,81 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2002

·        L’incremento dell’indennità festiva parziale da Lire 15.000 (7,7 euro) a Lire 17.500 (9,03 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2002

·        L’istituzione dell’indennità per il personale che presta la propria attività sul territorio per l’assistenza diretta al paziente, a decorrere dal 1° gennaio 2003, finalizzata a favorire il processo di de-ospedalizzazione e a garantire le dimissioni protette. L’indennità ha le seguenti caratteristiche:

 

·        è prevista per il personale del ruolo sanitario, e per gli OTA, gli OSS e gli ausiliari specializzati addetti ai servizi

·        L’importo giornaliero è pari a Lire 10.000 (5,16 euro) per il personale delle categorie BS, C e D e di Lire 5.000 (2,5 euro) per il personale delle categorie A e B

·        L’indennità viene retribuita solo per la prestazione effettiva, quindi sono esclusi i giorni di riposo ecc…

·        L’indennità può essere corrisposta anche in via saltuaria per la giornata di effettiva prestazione dell’operatore

 

·        L’istituzione dell’indennità SERT, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è stata prevista per compensare tutti gli operatori che lavorano presso i SERT e che in questi anni non hanno mai potuto godere dell’indennità di malattie infettive. L’indennità ha le seguenti caratteristiche:

 

·        E’ prevista per tutto il personale dei SERT

·        L’importo giornaliero è pari a Lire 10.000 (5,16 euro) per il personale delle categorie BS, C e D e di Lire 2.000 (1, 03 euro) per il personale delle categorie A e B

·        L’indennità viene retribuita solo per la prestazione effettiva, quindi sono esclusi i giorni di riposo ecc…

·        L’indennità può essere corrisposta anche in via saltuaria per la giornata di effettiva prestazione dell’operatore

 

 

ORDINAMENTO - SVILUPPO PROFESSIONALE

 

In questo capitolo abbiamo definito un importante risultato contrattuale per tutte le professioni, con l’individuazione di alcune opportunità definite con il contratto nazionale e altre che si possono raggiungere a livello locale, in sintesi:

 

Infermieri generici l’ipotesi di contratto prevede:

 

·        L’inserimento del profilo del personale collocato ad esaurimento in categoria BS (infermieri generici e infermieri psichiatrici con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapisti con due anni di corso) e le puericultrici, che non sono ad esaurimento, in categoria C, in ruolo sanitario con lo stesso profilo e l’aggiunta del titolo di “esperto”. L’articolato contrattuale non riprende la parola esaurimento. Il profilo prevede una nuova declaratoria, che esalta il ruolo di queste figure, e ne individua una elevata autonomia, capacità professionale specifica e un ruolo di coordinamento di altre figure

·        La possibilità di passaggio di questo personale in categoria C, con prova selettiva che deve prevedere prioritariamente titoli collegati all’esperienza acquisita (anzianità di servizio)

·        L’individuazione di una parte di risorse del contratto nazionale per finanziare il passaggio di almeno un 30% del personale

·        La possibilità a livello aziendale di finanziare ulteriori risorse per completare il passaggio del restante personale

·        L’incremento di Lire 1.000.000 (euro 516,45), a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell’indennità professionale specifica di tutte le figure professionali sopra indicate. L’importo dell’indennità specifica diventa:

·        Infermieri Generici e psichiatrici con un anno di corso da Lire 480.000 (euro 247,89) a Lire 1.480.000 (euro 764,35)

·        Massaggiatore e massofisioterapista da Lire 0 a Lire 1.000.000 (euro 516,45)

·        Puericultrice da Lire 240.000 (euro 123,94) a Lire 1.240.000 (euro 640,40)

 

NOTA BENE

Ritengo opportuno precisare che la soluzione sopra descritta per gli infermieri generici è molto importante, infatti con questa ipotesi l’infermiere generico rientra nel sistema ordinamentale, con il suo profilo rinnovato e inquadrato in categoria C, con la possibilità dell’inquadramento finanziato per una parte di operatori, possibilità che attraverso la contrattazione regionale e aziendale può completarsi. Inoltre questo personale fin da subito si vede riconosciuto un differenziale economico con l’incremento dell’indennità professionale.

 

 

Operatori Tecnici Coordinatori l’ipotesi di contratto prevede:

 

·        L’inserimento del profilo di questo personale in categoria C, con lo stesso profilo e l’aggiunta del titolo di “esperto”. L’inserimento del profilo offre l’opportunità di carriera anche a questo personale, che in questi anni è rimasto bloccato anche in presenza di titoli e a fronte di una volontà positiva delle aziende, a causa dell’assenza del corrispondente profilo in categoria C. Il profilo prevede una nuova declaratoria, che esalta il ruolo di queste figure, e ne individua una elevata autonomia, capacità professionale specifica e un ruolo di coordinamento di altre figure

·        La possibilità di passaggio di questo personale in categoria C, con prova selettiva che deve prevedere prioritariamente titoli collegati all’esperienza acquisita (anzianità di servizio)

·        L’individuazione di una parte di risorse del contratto nazionale per finanziare il passaggio di almeno un 30% del personale

·        La possibilità a livello aziendale di finanziare ulteriori risorse per completare il passaggio del restante personale

·        La previsione, in caso di passaggio in categoria C del mantenimento dell’indennità professionale specifica di Lire 936.000 (euro 483,40), a fronte del mantenimento della stessa posizione organizzativa

 

 

Nota Bene

La soluzione sopra descritta per gli operatori tecnici è importante per tutte quelle figure professionali quali: autisti di ambulanza, tecnici di dialisi ancora inquadrati in BS, operai coordinatori e cuochi coordinatori, che finora sono stati bloccati nella carriera aziendale.

 

Inoltre appare evidente che queste soluzioni di individuazione del profilo sanitario e tecnico in categoria C ricompongono la categoria intermedia, sia dell’area tecnica, ma soprattutto dell’assistenza.

PERSONALE CON FUNZIONI DI COORDIANAMENTO:

 

L’ipotesi di contratto prevede delle importanti opportunità per questo personale:

 

1.     Le figure professionali di cui all’articolo 10 del biennio economico 2000-2001 (capo sala, tecnici sanitari già in categoria D, assistenti sociali già in categoria D, personale in DS) che svolgeva funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, viene collocato in categoria D livello economico DS, a far data dal 1° settembre 2003

2.     Il restante personale incaricato in seconda applicazione a svolgere funzioni di coordinamento viene inquadrato in DS con idonee procedure selettive

3.     Per il personale incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente alla data del presente contratto e che abbiano svolto le funzioni di coordinamento per il periodo di un anno, con valutazione positiva, in presenza del posto in dotazione organica e previa prova selettiva possono essere inquadrati in categoria DS, con precedenza nel passaggio

·        Il predetto personale mantiene l’indennità di coordinamento fissa e variabile, come previsto dal precedente CCNL 2000-2001

·        I passaggi del personale indicato nei punti 1 e 2 sono tutti comunque finanziati con il contratto nazionale, quelli successivi previsti dal punto 3 sono finanziati con le risorse delle aziende.

 

Nota Bene

 

Ritengo molto importante il risultato raggiunto su questa richiesta sindacale, perché riconosce individua la corretta posizione professionale degli operatori che svolgono funzioni di coordinamento.

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

 

L’ipotesi di contratto a seguito della nostra determinazione esplicitata fino all’ultima fase della trattativa, prevede la seguente proposta di valorizzazione di queste figure professionali:

 

·        L’applicazione dell’articolo 12 per tutte le aziende che non hanno ancora applicato questo istituto contrattuale

·        L’istituzione di un nuovo fondo finanziato con il contratto nazionale per i passaggi verticali e le progressioni orizzontali aggiuntive per questo personale. Il finanziamento nazionale è pari a circa il 30% dei passaggio del personale. Inoltre si prevede la possibilità di riqualificare ulteriore personale con risorse a carico del bilancio dell’azienda

·        In questa opportunità non rientra il personale tecnico inquadrato in BS, perché già titolare delle prerogative sopra citate.

 

 

Nota Bene

 

Ritengo molto importante il risultato raggiunto su questa richiesta sindacale, perché permette di proseguire nel processo di riqualificazione del personale tecnico ed amministrativo avviato nel biennio 2000-2001, valorizzando e offrendo nuove opportunità alla contrattazione decentrata.

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE

 

 

Si precisa che tutte le forme di riqualificazione sopra indicate prevedono l’inquadramento del personale nella posizione iniziale della nuova categoria, al fine di garantire un maggior numero di passaggi verticali del personale interessato.

 

I lavoratori che hanno goduto della riqualificazione e avevano un inquadramento precedente di miglior favore di valore pari o superiore a una fascia economica verranno collocati nella fascia corrispondente. Questa disposizione è applicata per tutti coloro che sono in possesso di ad personam, anche per effetto di riqualificazioni precedenti.

Questo risultato contrattuale è molto importante perché permette di non bloccare la carriera orizzontale ai lavoratori riqualificati.

 

ORDINAMENTO

 

·        In merito a questo argomento oltre a ribadire i principi che regolano il sistema ordinamentale, al fine di non incorrere nei provvedimenti della Corte Costituzionale è  prevista l’istituzione di una Commissione paritetica, per la verifica e l’adeguamento del sistema classificatorio alle innovazioni organizzative e professionali del sistema sanitario

·        Nel frattempo abbiamo richiesto con determinazione l’inserimento in ogni categoria e livello economico (BS –DS) di una fascia vuota aggiuntiva per favorire ulteriormente i percorsi di carriera orizzontale

·        Le fasce vuote previste in categoria D come D6 e DS6 sono state incrementate di un valore superiore alla media, al fine di iniziare quel percorso ai valori salariali della dirigenza come richiesto nella piattaforma

·        Inoltre abbiamo inserito una norma d riequilibrio che permette ai lavoratori esclusi da qualsiasi opportunità di carriera verticale: il personale inquadrato in DS del profilo amministrativo, tecnico e sanitario di poter accedere prioritariamente ai percorsi i carriera orizzontale, che gli permetto di raggiungere nuove fasce

·        Nelle disposizioni transitorie è stato previsto di recepire nelle declaratorie dell’autista le nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni relativamente alle funzioni dell’autista soccorritore.

 

FORMAZIONE

 

L’ipotesi di contratto prevede la riconferma di quanto previsto in materia di formazione e di aggiornamento e del finanziamento relativo dell’1% del monte salari del personale

 

ECM (Educazione Continua in Medicina)

 

L’ipotesi di contratto prevede importanti novità sull’argomento raggiunte con molta determinazione, in sintesi:

 

·        L’ECM deve rientrare nella formazione a carico dell’azienda, senza assorbire tutti i fondi a disposizione per la formazione del restante personale

·        Il personale che partecipa all’ECM è considerato in servizio a tutti gli effetti

·        L’ECM deve riguardare ambiti di interesse aziendale e deve essere favorita attraverso modalità che facilitano la partecipazione dei lavoratori e diminuiscono i costi a carico delle aziende sanitarie

·        L’ECM considerata la sua fase sperimentale in caso di mancata acquisizione dei crediti da parte degli operatori non può dar luogo ad alcuna forma di penalizzazione. Inoltre le forme di penalizzazioni non possono essere individuate a livello decentrato, se non quando l’operatore pur in presenza di percorsi formativi organizzati dall’azienda non vi partecipa, senza giustificato motivo, in questo caso gli è preclusa la partecipazione a qualsiasi forma di riqualificazione aziendale nel triennio successivo

·        Inoltre abbiamo previsto le forme di assenza per le quali si interrompe nell’arco della carriera lavorativa l’obbligo dell’acquisizione dei crediti, fra i quali i periodi tutelati dal regolamento nazionale del Ministero, inoltre i periodi di distacco sindacale, di volontariato ai sensi delle normative vigenti ecc…

 

 

LIBERA PROFESSIONE

 

·        L’ipotesi di contratto prevede una dichiarazione congiunta per avviare il confronto fra le parti in caso di rinnovo della Legge 1 del 2002 e in questo ambito la possibilità di individuare le prestazioni aggiuntive che le professioni sanitarie possono svolgere in autonomia, per la qualificazione dei servizi

·        A tal proposito abbiamo inserito una dichiarazione congiunta che prevede che le prestazioni aggiuntive sono soggette al regime contributivo obbligatorio dell’INPDAP

 

 

ARMONIZZAZIONE CON IL CCNL DELLA DIRIGENZA

 

·        L’ipotesi di contratto prevede, come per gli altri rinnovi contrattuali, l’inserimento della dichiarazione congiunta che ci consente di armonizzare i provvedimenti incoerenti di questo contratto con quanto verrà disposto nel rinnovo contrattuale della dirigenza.

 

In conclusione ritengo che l’ipotesi di contratto contenga risultati importanti su tutte le richieste avanzate in questi mesi. Si rende necessario dopo l’acquisizione del parere favorevole dei Presidenti delle Regioni avviare una “straordinaria fase informativa” fra i delegati RSA e RSU e i lavoratori interessati.

         A tal fine convochiamo una riunione nazionale di tutti i dirigenti, allargata ai delegati di strutture significative, e vi faremo pervenire altro materiale utile a supporto della fase informativa.

 

La riunione è prevista per mercoledì 10 dicembre 2003 p.v.

alle ore 10.00, in una sede che vi verrà comunicata nei prossimi giorni

 

Certa del vostro consueto impegno, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

 

 

Il Segretario Nazionale

                                                                                (Daniela Volpato)